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MODIFICHE UTILIZZO CONTANTE

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Rimane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante stabilita dall’art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni, in base alla quale, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, è possibile accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia. Ciò nel rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dalla norma e delle procedure definite dall’Agenzia delle entrate. Gli adempimenti previsti includono, tra gli altri, l’invio di apposita comunicazione preventiva all’Agenzia, l’acquisizione di fotocopia del passaporto del cliente e l’obbligo del versamento del contante incassato in un conto corrente presso un operatore finanziario il primo giorno feriale successivo a quello di
effettuazione dell'incasso.

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